Bozza NUOVO PROTOCOLLO ALI
BOZZA
PROTOCOLLO D’INTESA ALI PER L’INFANZIA
SCUOLE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
2019
PROTOCOLLO
ali per l'infanzia e l’adolescenza
INTESA SULLA TUTELA DEI MINORI
TRA
LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
E LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
NOTA STORICA
La rete Ali per l’infanzia e l’adolescenza è nata nell’a.s. 1998-1999, quando
l'ASL Milano 3 organizzò, per la prima volta alcuni corsi di formazione sulle tematiche del maltrattamento e dell'abuso sessuale verso i minori, rivolti a docenti, dirigenti scolastici, assistenti sociali ed operatori dei servizi sanitari del territorio della provincia di Monza e Brianza.
Tra i partecipanti ai corsi nacque subito il bisogno di avviare un lavoro di confronto tra operatori sociali, referenti degli enti locali, assistenti sociali, capi di istituto, al fine di coordinare le azioni da assumere nei casi di tutela dei minori.
Il "Protocollo ALI per l'infanzia", sottoscritto il 17 marzo 2005 da 30 Scuole e da 17 Comuni, è stato il principale frutto di tale lavoro.
Negli anni successivi, le innovazioni normative, i mutamenti degli assetti organizzativi degli enti pubblici territoriali e le riflessioni sulle esperienze maturate nel corso del tempo, hanno indotto il Comitato di Gestione della Rete Ali, che nel frattempo ha visto aumentare da 30 a 46 il numero delle istituzioni scolastiche aderenti, ad avviare la redazione di un nuovo testo del “Protocollo Ali”, per essere più vicino agli operatori nella quotidiana opera di tutela dei minori.
Nelle pagine che seguono viene presentato il testo approvato dalle istituzioni scolastiche e dagli enti locali in data XX.YY.ZZZZ
- PREMESSA
La tutela dei minori è finalizzata a garantire l’esercizio dei diritti a loro riconosciuti, quali il diritto di cura, di crescita e sviluppo armonico, di rispetto della propria identità e delle proprie inclinazioni, all’ascolto, ma anche a prevenire un eventuale disagio.
Lo scopo primario, in sostanza, è quello di agevolare la crescita dei minori in un ambiente familiare che sia adatto al loro sviluppo, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico ed emotivo. La tutela dei minori può essere effettuata secondo modalità differenti, in base alle situazioni di rischio e pregiudizio individuate.
Ci possono essere situazioni riferibili a reati procedibili d’ufficio, a situazioni di esacerbazione della conflittualità che si riverbera sui minori, a minori che commettono reati o minori che agiscono condotte devianti e si mettono in situazioni di rischio e pregiudizio.
I segnali di disagio e le richieste di aiuto da parte del minore sono spesso raccolti, in prima istanza, dagli insegnanti e dagli operatori dei servizi scolastici ed educativi, pubblici e privati, che vengono a contatto con il minore nel suo percorso di crescita.
Pertanto è auspicabile che siano diffuse anche presso i servizi scolastici ed educativi le conoscenze necessarie a riconoscere, rilevare e raccogliere tempestivamente le richieste di aiuto, nonché i riferimenti necessari per attivare in tempi brevi, attraverso il coinvolgimento degli operatori sociali e sanitari competenti, un percorso di approfondimento della situazione e le misure di protezione eventualmente necessarie.
I servizi sociali del territorio sono chiamati ad assicurare risposte di tutela della salute psico-fisica del minore. Sono tenuti ad attivare, in maniera integrata, le misure di tutela, presa in carico e sostegno del minore durante tutto il procedimento, comprese eventuali iniziative disposte dall’Autorità Giudiziaria competente, nonché quelle conseguenti e successive agli esiti del procedimento stesso.
Ove si riscontri uno stato di pregiudizio sul minore, si auspica un intervento integrato tra scuola e servizi al fine di offrire un pronto supporto adeguato alle famiglie che versano in situazioni di difficoltà.
Le prestazioni di tipo socio-assistenziale al minore ed alla famiglia saranno costantemente integrate con quelle di tipo educativo nell’ottica di intervento "globale" della rete dei servizi, che assicuri risposte tempestive ai bisogni emergenti, valorizzando le risorse e l' apporto delle diverse professionalità coinvolte, evitando la sovrapposizione delle iniziative ed attivando una presa in carico tempestiva del nucleo familiare.
- REFERENTE DELLA SCUOLA E SUE FUNZIONI
Presso ogni Istituzione Scolastica viene nominato dal dirigente scolastico un docente quale referente della Scuola sulla tematica della tutela dei minori.
Il referente ha il compito di agevolare la circolazione dell’informazione presso i colleghi, di avviare iniziative specifiche di studio, di offrire una prima consulenza ai colleghi che si trovino nella condizione di dover formulare una segnalazione in ordine alla tutela dei minori; opera al fine di promuovere il miglior raccordo con i Servizi di tutela minori, la Scuola e altri Servizi, promuovendo insieme ai colleghi di altre Scuole, iniziative di sensibilizzazione e di formazione.
- REFERENTE DEL COMUNE E SUE FUNZIONI
Presso le Amministrazioni Comunali viene individuata la figura del referente istituzionale in materia di tutela dei minori, con il compito di valorizzare tutti gli operatori e le risorse esistenti, al fine di facilitare il coordinamento tra i Servizi coinvolti e di garantire consulenza alle Scuole.
In particolare il referente istituzionale promuove nel territorio di competenza la costruzione di una rete di servizi ed operatori che possa agevolare lo scambio di informazioni, dati ed esperienze.
Si auspica la costituzione di un team di lavoro che possa supportare ed agevolare la diffusione delle procedure e la formazione specifica di tutti gli operatori coinvolti.
Per quanto riguarda la specificità territoriale dei Comuni, la figura del referente istituzionale corrisponde al Sindaco pro tempore o al Responsabile del Servizio di Tutela minori o un suo delegato.
- OBBLIGO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA
Nel caso in cui il docente rilevi l’eventuale esistenza di fatti coinvolgenti un alunno, è tenuto a dare tempestiva informazione al dirigente scolastico, che nel caso ravvisi gli elementi di un reato procedibile d’ufficio, deve inoltrare senza indugio la segnalazione all’autorità giudiziaria competente. Il dirigente scolastico deve altresì restituire tramite rimando formale al docente l’avvenuta trasmissione o meno.
Il docente deve verificare la trasmissione all’Autorità giudiziaria da parte della scuola, in quanto la responsabilità è personale e pertanto, nel caso in cui il dirigente non abbia provveduto all’invio, deve provvedervi lo stesso docente.
- RILEVAZIONE CON ELEMENTI DI CHIARA EVIDENZA
In tali situazioni (reati procedibili d’ufficio) il dirigente scolastico o, in caso di sua omessa attivazione, il docente personalmente, è tenuto ad effettuare tempestivamente una segnalazione diretta, come previsto dalla normativa vigente, alle Autorità Giudiziarie competenti (Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario e Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni).
Il Dirigente contestualmente informa per iscritto il referente del Comune della segnalazione in corso, perché provveda a sua volta ad attivare la procedura di tutela.
Il Servizio Tutela Minori, se in possesso di altre informazioni utili sul caso specifico, provvederà ad integrare la segnalazione con una propria relazione alle Autorità competenti, al fine di consentire una più mirata tutela del minore.
- RILEVAZIONE CON ELEMENTI DI DUBBIO
(che inducono ad ipotizzare una situazione di grave rischio)
La Scuola, attraverso il dirigente scolastico, avvia un primo contatto con il Servizio Tutela Minori, allo scopo di presentare il caso.
Nell’ipotesi in cui gli elementi forniti siano ritenuti dal Servizio Tutela Minori sufficienti per realizzare una segnalazione diretta, questa dovrà essere inoltrata dal Servizio alle Autorità Giudiziarie competenti, così come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso in cui il Servizio Tutela Minori reputi opportuno un ulteriore approfondimento, verrà richiesto al dirigente scolastico l'invio di una relazione circostanziata. Il Servizio, sulla base dei dati raccolti, compie una prima valutazione della situazione, informandone per scritto la Scuola.
Durante questa fase di monitoraggio gli operatori del Servizio e gli insegnanti si rendono disponibili per un incontro finalizzato ad uno scambio di informazioni diretto.
Nel caso in cui la prima valutazione deponga per la necessità di interventi urgenti di tutela a favore del minore, il Servizio, in condivisione con la Scuola, individuerà in tempi brevi un percorso specifico secondo tre direzioni:
- a) orientare la Scuola alla segnalazione nei confronti delle Autorità Giudiziarie competenti;
- b) formulare una segnalazione alle Autorità Giudiziarie competenti, utilizzando anche il materiale informativo trasmesso dalla Scuola, nel caso in cui il Servizio disponga di altri elementi significativi da segnalare;
- c) promuovere un ulteriore approfondimento, qualora si reputi che la situazione non sia urgente ed abbia le caratteristiche per poter pensare ad un accesso spontaneo e consensuale da parte della famiglia. Anche in tal caso va garantito tra la Scuola ed il Servizio Tutela Minori un adeguato scambio di informazioni.
- RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il dirigente scolastico che si trova a dover affrontare un caso di sospetto pregiudizio o reato a danno di minore, segnalato da lui stesso o da altra fonte, dovrà garantire la massima collaborazione ai Servizi del Territorio e all’Autorità Giudiziaria
- mantenendo il più assoluto riserbo circa quanto appreso,
- adottando ogni misura per garantire la massima riservatezza al minore ed all’attività d’indagine in corso,
- mettendo a disposizione della Polizia Giudiziaria inquirente, quando richiesto, nel corso degli orari scolastici locali il più possibile riservati e idonei all’ascolto di minori
- collaborando all’allontanamento del minore dalla famiglia da eseguirsi a scuola, ai sensi dell’art. 403 c.c. o per ordine dell’Autorità Giudiziaria previo accordo con i Servizi tutela minori intervenienti.
- MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Al fine di procedere al monitoraggio del presente Protocollo d'Intesa, nonché per provvedere al costante aggiornamento del testo, è istituita una commissione di coordinamento, composta da sei rappresentanti delle Scuole e due rappresentanti per ciascun Ufficio di Piano aderente, che si potrà avvalere anche della collaborazione di vari esperti del settore.
La commissione di coordinamento é presieduta dal dirigente scolastico della Scuola Capofila; è convocata almeno una volta l’anno e nei casi in cui sia formulata motivata richiesta da parte di almeno due rappresentanti delle istituzioni.
All’Istituto Comprensivo “Stoppani” di Seregno viene affidato il compito quale Scuola Capofila, di raccogliere le osservazioni di monitoraggio presentate dagli operatori delle istituzioni, al fine di preparare una conferenza biennale tra i firmatari del Protocollo d'Intesa, per esaminare insieme i nodi problematici evidenziati e per formulare eventuali revisioni del testo medesimo.
POSTILLA
- Le parti firmatarie s’impegnano a monitorare la corretta applicazione del presente protocollo, almeno una volta ogni biennio, previa attivazione da parte dell’istituzione scolastica capofila della Rete Ali per l’infanzia e l’adolescenza
- Il presente Protocollo, una volta sottoscritto, rimarrà in vigore fino ad un nuovo eventuale aggiornamento su proposta di uno degli enti firmatari.
- Procedura per l’aggiornamento del testo
APPENDICE
Dati principali
- Un quarto di tutti gli adulti dichiara di aver subito abusi fisici durante l’infanzia.
- Una donna su 5 e un uomo su 13 dichiarano di aver subito violenze sessuali nell’infanzia.
- Tra le conseguenze dei maltrattamenti infantili ci sono ripercussioni permanenti sulla salute fisica e mentale, i cui esiti a livello sociale e occupazionale possono finire per rallentare lo sviluppo economico e sociale di un Paese.
- Prevenire i maltrattamenti infantili prima che inizino è possibile e richiede un approccio multisettoriale.
- Programmi efficaci di prevenzione sostengono i genitori e insegnano competenze genitoriali positive.
- Un’assistenza continuata rivolta ai bambini e alle famiglie permette di ridurre il rischio di reiterazione dei maltrattamenti e può ridurne al minimo le conseguenze. (OMS 2016)
Definizioni
Per maltrattamenti infantili si intendono gli abusi e l’incuria che colpiscono i bambini al di sotto dei 18 anni di età. Includono ogni genere di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, abbandono, negligenza e sfruttamento a fini commerciali o di altra natura, che abbia come conseguenza un danno reale o potenziale per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità del bambino nel contesto di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere. Anche l’esposizione alla violenza tra i partner è inclusa tra le forme di maltrattamento infantile. (OMS 2016)
Maltrattamento
fisico
psicologico emotivo
assistito
Patologia delle cure
incuria
fisica
emotiva
discuria
ipercura
sindrome di Munchausen
medical shopping
chemical abuse
Abuso sessuale
extrafamiliare
intrafamiliare
sfruttamento sessuale
pornografia
prostituzione
turismo sessu