Decreto Caivano convertito in legge n.159 del 13.11.2023 (G.U. 266 del 14.11.2023
Il decreto Caivano (G.U. N. 216 15.09.2023)
Avv. Stefania Crema. Il decreto Caivano sulla delinquenza minorile.
Il testo del decreto legge Caivano coordinato con il testo della legge 159 2023
Un commento del prof. Antonio Cavaliere, docente ordinario di Diritto Penale. Università di Napoli "Il c.d. decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità" - Rivista Penale Diritto e Procedura (penaledp.it).
Avv. Stefania Crema DECRETO CAIVANO IL DECRETO LEGGE N.123/2023
SULLA DELINQUENZA MINORILE
Si può educare senza punire? SIntesi del convegno promosso dall'Università di Bari
La legge (dal sito "Normattiva")
(G.U. n.266 del14.11.2023)
Decreto Caivano: cos'è e cosa prevede - Nostrofiglio.it
(dal sito "Nostro figlio" ).
Decreto Caivano: cosa prevede e quali sono i punti chiave (lexplain.it)
In GU la conversione del decreto Caivano: le novità (altalex.com)
Le "pillole" del decreto Caivano
PILLOLE DEL DECRETO CAIVANO, DIVENUTO LEGGE N. 159 DEL 13.11.2023
Avviso orale e stop ai cellulari
Il Questore potrà disporre la convocazione per l’avviso orale non solo con riguardo ai maggiorenni, ma da adesso anche con riferimento ai minorenni e alla condotta illecita commessa.
L’avviso orale, da ora, è reso applicabile anche nei confronti dei minori di 14 anni.
Inoltre, il Questore potrà proporre all’Autorità giudiziaria il divieto di utilizzo o di possesso di dispositivi e telefoni cellulari da parte dei minorenni a partire dai 14 anni, impedendo la condivisione delle condotte per cui siano stati convocati oralmente
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Il nuovo art. 570 ter Codice Penale
"Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno."
ALCUNI COMMENTI SULLA LEGGE
In GU la conversione del decreto Caivano: le novità (altalex.com)
Il commento del dr. Pietro Molino, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
“All’inizio del 2024 sono circa 500 i detenuti nelle carceri minorili italiane. Sono oltre dieci anni che non si raggiungeva una simile cifra. Gli ingressi in IPM sono in netto aumento. Se sono stati 835 nel 2021, ne abbiamo avuti 1.143 nel 2023, la cifra più alta almeno negli ultimi quindici anni….”